Se nel corso di una vacanza organizzata in un villaggio turistico da un tour operator si è vittime di una rapina, si ha il diritto di essere risarciti dal tour operator stesso.
L’articolo 47 del d. lgs. 79 del 2011 (il cosiddetto codice del turismo) individua, infatti, il cosiddetto danno da vacanza rovinata: in questo caso, se si verifica un inadempimento di non scarsa importanza, il turista che lo ha patito può vedersi risarcito il danno, tenendo in considerazione l’occasione perduta e la sua irripetibilità, ma anche il tempo inutilmente trascorso.
Scegliere tra le offerte viaggi di un Tour Operator è una garanzia di sicurezza anche per questo tipo di tutela.
Il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale
Dal momento che un tour operator agisce per garantire ai propri clienti la massima soddisfazione possibile, in caso di eventi imprevisti un turista può richiedere un risarcimento.
Un caso esemplare è proprio quello di chi subisce una rapina: in tale circostanza, oltre al danno patrimoniale vero e proprio si configura anche un danno non patrimoniale, che si concretizza dal punto di vista esistenziale, dal punto di vista morale e dal punto di vista biologico. Il danno patrimoniale è quello correlato a una perdita economica più o meno consistente: quella che si verifica se si viene rapinati, appunto, ma anche se ci si imbarca su un aereo senza i bagagli che vengono smarriti.
Non solo: si immagini il caso di una coincidenza persa per colpa di un volo aereo in ritardo, a causa del quale si è costretti ad acquistare un altro biglietto o addirittura a fermarsi in hotel, pagando una camera per una notte. In tutte queste eventualità, si può richiedere un rimborso all’agenzia viaggi.
Il danno da vacanza rovinata
Accanto al danno patrimoniale, poi, c’è il danno da vacanza rovinata, che rappresenta una situazione diversa, anche se complementare: il punto centrale è che viene meno un’occasione di relax.
Prima dell’entrata in vigore del codice del turismo, a partire dal quale il danno da vacanza rovinata è stato disciplinato, questa voce di danno rientrava in maniera più generica nella casistica prevista dall’articolo 2059 del codice civile, relativo al danno non patrimoniale. Prima del 2011, insomma, non esisteva alcuna norma che definisse la risarcibilità del danno da vacanza rovinata: il rimborso si poteva ottenere solo se veniva riscontrato un danno a un bene protetto dalla Costituzione, come il diritto alla salute.
Il turista è tutelato
Da qualche anno la situazione è cambiata, e i turisti sono molto più tutelati: è come se in un certo senso potessero contare sulla protezione dei tour operator, i quali sono pronti a erogare un risarcimento proporzionato in caso di eventi inattesi o inconvenienti di qualsiasi genere.
Negli ultimi tempi sono state emesse numerose sentenze della Cassazione su questo tema, e anche i tribunali si sono adeguati.
Le sentenze
Per esempio, L’ordinanza n. 6830 del 16 marzo 2017 della Corte di Cassazione tratta la disavventura di un turista rapinato che aveva riportato nell’aggressione anche delle lesioni personali.
Oppure la sentenza n. 2195 del 18 febbraio del 2013 della XII Sezione del Tribunale di Napoli ha sancito che un pacchetto turistico – vale a dire un contratto di viaggio tutto compreso – ha lo scopo di soddisfare l’interesse dei turisti in relazione al viaggio che devono compiere a scopo di piacere: ecco perché sono indispensabili tutti i servizi strumentali e tutte le attività necessarie alla realizzazione e al godimento dello scopo vacanziero.